
| HOME PAGE |
|---|
da Superando 12 novembre 2008 Sentenza sul sostegno del TAR di Catania Insegnante di sostegno: se vengono violate "le effettive esigenze rilevate" dell’alunno con disabilità il TAR le ripristina. E così possiamo registrare per l'anno scolastico 2008-2009 una delle prime pronunce di un Tribunale Amministrativo Regionale - quello di Catania - emesse a seguito delle ultime due Leggi Finanziarie, tanto richiamate come "fonti di tagli" nel settore della scuola. Ironia della sorte, l'udienza si è tenuta proprio il 3 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità! di Francesco Marcellino* da Superando Il fatto: tutti gli organi all’uopo preposti segnalavano la necessità di un'insegnante di sostegno per 24 ore, per uno studente frequentante la seconda elementare (in piena fase evolutiva) e affetto da disabilità grave. Ma nonostante questo, lo studente subisce una drastica e immotivata riduzione delle ore di insegnamento di sostegno (16 ore), rispetto anche a quelle di cui aveva beneficiato l’anno precedente. E così, quasi come per uno scherzo del destino, l’udienza viene fissata per il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: inevitabile, dunque, farne un richiamo… a tutela dei diritti universalmente riconosciuti. La Legge 296/06 (la cosiddetta "Legge Finanziaria per il 2007"), all’articolo 1, comma 605, lettera b, afferma che la ri-organizzazione e la distribuzione degli organici dev'essere compiuta in base «alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi [grassetto nostro]». Successivamente, la Legge 244/07 (la cosiddetta "Legge Finanziaria per il 2008"), all'articolo 3, commi 413 e 414, segue e rinforza la scia delle effettive esigenze. * Avvocato. |
|---|