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Disabili e congedo retribuito per il figlio conviventeGilda degli Insegnanti, 17.03.2009 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo. La Consulta ha così ancora allungato la lista delle persone che hanno diritto a usufruire del congedo straordinario retribuito. Il decreto 151/01, infatti, in origine limitava il beneficio ai genitori dei disabili. Con due Successive sentenze la Corte aveva esteso tale diritto ai fratelli o alle sorelle conviventi con disabile grave (sentenza 233 del 2005) e al coniuge (sentenza 158 del 2007) e, ora, anche al figlio. Infatti, è scritto nella sentenza in commento che l’interesse primario difeso dalla norma è assicurare “la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito”. L'INPS con la circolare n. 41 del 16 marzo 2009 ha fornito indicazioni operative ai fini dell'applicazione della citata sentenza. In particolare il figlio convivente con il portatore di handicap avrà diritto al congedo retribuito se: 1) il genitore non è coniugato o non convive con il coniuge, oppure, se coniugato e con coniuge convivente:
3) il genitore non ha altri figli o non convive con nessuno di essi, oppure, se ha altri figli conviventi:
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