
| HOME PAGE | INDIETRO |
|---|
Modelli di domanda gae: dubbi su dichiarazione titoli di servizio Orizzonte scuola, 14 aprile 2009 - Lalla Nei modelli aggiornamento/iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento il ministero chiede ai docenti di dichiarare di aver prestato servizio in una sola provincia nello stesso anno scolastico. La richiesta lascia perplessi, poichè il ministero stesso, nei suoi provvedimenti, autorizza a lavorare, nello stesso anno scolastico, in province diverse. Fino ad ora infatti il Ministero ha dato la possibilità (peraltro già confermata anche per il prossimo aggiornamento) di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia e nelle graduatorie di istituto di un'altra (regolamento delle supplenze art. 5): "Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province. " Ossia, si parla di possibilità di insegnamento in una sola provincia nel caso di completamento dell'orario, come indicato nell'art. 4 comma 1: "L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno". L'art. 8 comma 3 del Regolamento delle supplenze prevede inoltre: E ancora, nel 2007 le graduatorie di istituto sono state costituite ex novo; in quell'occasione è stato possibile iscriversi, per le sole graduatorie di istituto, in provincia diversa rispetto a quella di precedente inclusione. Data la coincidenza con le normali attività didattiche, la soluzione è stata quella di nominare dalle vecchie graduatorie di istituto, in attesa della nomina "dell'avente diritto". Ciò ha significato che un docente ha potuto lavorare, per una parte dell'anno scolastico, in una provincia, chiamato dalle vecchie graduatorie di istituto, e per l'altra parte dell'anno scolastico, in altra provincia, con nomina dalle nuove graduatorie di istituto. Il tutto non contravvenendo alle regole ministeriali, ma piuttosto soffrendo per l'inefficienza del sistema. Situazione lavorativa che non trova alcun impedimento nella normativa scolastica. Tale situazione ha creato non poco scompiglio, inducendo alcuni USP a porrre uno specifico quesito al Ministero, affinchè chiarisse la possibilità di valutare tale servizio. Il Ministero, solo a gennaio 2009, si è espresso nella nota del 28 gennaio 2009: Ossia, il servizio reso con domanda di messa a disposizione, non può essere cumulato, per lo stesso anno scolastico, con l'eventuale servizio reso con chiamata dalle graduatorie della provincia di iscrizione. |
|---|