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14 novembre 2008 Agevolazioni per master e trasporti. OdG stabilizzazione precari ATA 14 novembre 2008 - ANIEF Sulla finanziaria per il 2009, AC. 1713 si segnalano i commi 5 e 7 dell'articolo 2 che conferma le detrazioni dall'IRPEF della scorsa finanziaria da dichiarare nella dichiariazione dei redditi per i corsi di aggiornamenti e gli abbonamenti annuali. Segnaliamo questa norma ai precari che sono costretti ogni anno a iscriversi a master e corsi di perfezionamento per accumulare punti nelle graduatorie e che sono costretti a siglare abbonamenti ai mezzi pubblici con enormi disagi per poter raggiungere le sedi di servizio delle scuole. 14 novembre 2008 Ufficio Stampa PD Sicilia Finanziaria: Approvato odg Pd su stabilizzazione personale Ata precari
"Auspico - sottolinea Russo, vicesegretario del Pd siciliano e primo firmatario dell'odg - la massima celerità per mettere fine ad una condizione di precariato che dura da troppo tempo e non più tollerabile". I deputati hanno inoltre chiesto al Governo il rifinanziamento e la proroga delle attività di tutto il personale precario transitato dagli enti locali al Ministero dell' Istruzione e che rischia l'interruzione del rapporto di lavoro già dal primo Gennaio 2009 per mancanza di copertura finanziaria". Roma, 13 novembre 2008 AC 1713 Ordine del giorno La Camera, premesso che: la Legge. 124/99 trasferiva funzioni e personale dagli EE.LL al Ministero della P.I.; tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA ; In particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex art.23; gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (D.I.66/2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto D.I. in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31.12.2008 in base al Decreto del 20.10.2006 del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Economia e delle Finanze; la legge n. 244 del 24/12/2007 all'art. 3, comma 94, lett. b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1/1/2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28/9/2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30/4/2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con DPCM da adottare entro il 31/3/2008 (termine prorogato al 30/6/2008 dal D.L. n. 248/2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato; per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico; Dal Verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le OO.SS. di categoria e il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al Personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Istituzioni Scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale Co.Co.Co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124.L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel Verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del Tesoro – da parte del Ministro Gelmini – dell'appostamento, anche nell'emananda Legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009; Sempre ai sensi della L. 124/99 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente; tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA; in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della L266/2005, che autorizza igli EE.LL. a prorogare le convenzioni "nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti"; tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'art. 10 comma 3 del Decreto L.vo 1/12/97 n. 468 e successive modifiche e integrazioni; anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124; la L. 266/2005 comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'art. 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex lsu riuniti in cooperativo; nè nel provvedimento in discussione nè nella L. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa la cessazione dei contratti di lavoro con i lavoratori Cococo e con le cooperative ex LSU, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura; impegna il Governo a valutare la necessità di reperire i finanziamenti necessari al rinnovo, per i prossimi anni, delle convenzioni con le cooperative e dei contratti con i lavoratori Cococo transitati dagli EE.LL allo Stato ai sensi e per gli effetti della L. 124/99; a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale; On. Antonino Russo On. Alessandra Siragusa ------------ DISEGNO DI LEGGE Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Art. 2. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi. 7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009. Illustrazione Il comma 5 ripropone per l'anno 2009 la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'auto-aggiornamento e per la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui. Il comma 6 dispone la proroga della detrazione, ai fini dell'IRPEF, spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato nei medesimi asili. La detrazione in argomento è stata introdotta, per il periodo d'imposta 2005, dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, e successivamente prorogata fino al periodo d'imposta 2007. La proroga è disposta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2008. Il comma 7 dispone la proroga, per l'anno 2009, della detrazione, ai fini dell'IRPEF, introdotta, limitatamente al periodo d'imposta 2008, dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007. La detrazione in argomento spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro annui. |
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