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Accorpamento classi di concorso scuola secondaria II grado, nuova versione da Orizzonte scuola 12.ottobre.2009 IIl regolamento sulle nuove classi di concorso, in vigore dall'a.s. 2010/11, così come presentate al CNPI nella versione del 30 settembre 2009 Art. 1 e Art. 2: nell'allegato A e C sono definite le nuove classi di concorso a cattedra e a posti di insegnante tecnico pratico, con i relativi numeri ed insegnamenti. Art. 3 Titoli accesso Sono quelli previsti: dal dm 39/98 e successive modificazioni Art. 4 Utilizzo del personale su posti disponibili nelle classi di concorso Il personale a tempo indeterminato in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio è assegnato, nell'ambito della stessa provincia in: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga il titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso. b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione. c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere. Le assegnazioni di cui al periodo precedente sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli Uffici Scolastici Regionali ai sensi del comma 3. d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle lettere a), b) e c). e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle lettere a), b), c) e d), è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b). Stipendio Art. 5 Decorrenza Si comincia a partire dall'a.s. 2009/10 Art. 6 Norme transitorie I docenti in possesso di abilitazione o idoneità per le classi di concorso del pregresso ordinamento permangono nelle Graduatorie ad esaurimento, da cui è possibile aspirare a nomine a tempo indeterminato e determinato. Analogamente permangono i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con dm 23/03/90 e DD 31/03/99 e DD 01/04/99. I docenti inseiriti nella III fascia delle Graduatorie di istituto permangono in tali graduatorie fino al conseguimento dell'abilitazione per le classe di concorso di nuova istituzione; ad essi sono attribuibili solo le cattedre e i posti relativi agli insegnamenti per i quali sono in possesso dei titoli di accesso del pregresso ordinamento. Per le operazioni di mobilità e utilizzazione si utilizza la tabella di corrispondenza tra abilitazioni e ambiti disciplinari di cui all'all. 2 del dm 354/98 Art. 7 Scuole lingua slovena Art. 8 Disposizioni finali e abrogazioni
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