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GILDA degli INSEGNANTI - GENOVA ottobre 2009 DL 134/09 testo con le modifiche apportate alla Camera Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009 2010 Art.1 "14bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2,3 in quanto necessari per garantire la costante erogazione del sistema scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissioni in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1 comma 605 lettera c, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni" 1.bis 2 3. L'amministrazione scolastica può promuovere in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori di indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta una indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. 4. Al personale di cui ai comma 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 4.1. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010. 4bis. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. 4-ter. 4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 4-quinquies Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. 4-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente. 4- septies. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4- decies. 4- octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4- septies all'ufficio scolastico regionale competente. 4- novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4- septies e 4- octies , le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4- decies . 4- decies . Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4 -septies, 4- octies e 4- novies. 4- [septies]. L'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sano stati assunti in servizio. 4- octies. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4- septies , in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. 4- [septies.]All'articolo 427 comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è aggiunto infine il seguente periodo: "Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano. 1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di fomazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finaziari consecutivi, vengon oversate all'entrata del bilancio dello Stato peer essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entità delle somme da trasferirre al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuoles tatlai per le spese di funzionamento. 3. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per ils ostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè alle innovazioni teconologiche presso le scuole statali. 5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all'artiolo2, comam 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'artidolo 5, comma1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'artiolo 2, coma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionle per lo sviluppo dell'autonomia scolastica finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma. Art. 1-bis. - (Libri di testoi - Contenimento per le famiglie) Art. 1- bis. (Anagrafe studenti) 2. All'artciolo3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contratto della dispersione scolastica" Articolo2 Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficilae degli anni normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
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