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GILDA degli INSEGNANTI - GENOVA I docenti di materie diverse dalla "religione cattolica" sono discriminati sul piano economico il laicista.blogspot.com 1.3.2009 Nel mese di luglio dello scorso anno, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione per non aver applicato l'art. 53 della legge 312/80 previsto per i contratti dei dipendenti pubblici Supplenti annuali, e ha stabilito che alla ricorrente, la Prof.ssa Rizzuto di Roma, spettassero 2.611,35 Euro di risarcimento. Che cosa prevedeva e prevede la Legge 312/80 all'art.53? Art. 53. Personale non di ruolo. "Al personale di cui al presente articolo [Personale non di ruolo, NdA], con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale." Tradotto: al personale non di ruolo con contratto di Supplente Annuale (escluse le supplenze brevi e saltuarie) sono riconosciuti per ogni biennio di servizio prestato, un aumento periodico pari al 2, 50% dello stipendio iniziale.
La tabella qui riportata, si riferisce alle posizioni stipendiali dei docenti laureati di ruolo che insegnano in istituti secondari di secondo grado.* Esempio: per un docente laureato che insegni in una scuola media superiore e che abbia un'anzianità di servizio di11 anni è prevista una retribuzione annua lorda pari a Euro 24.062,51 corrispondente alla terza fascia stipendiale della Tabella. Al contrario, i precari, fino ad oggi, rimangono fermi alla prima fascia "da 0 a 2", finché l'Usp non conferisce loro un incarico a tempo indeterminato, il che può accadere anche dopo molti anni, dieci, venti o più. In altri termini, mentre il personale di ruolo ha una progressione dello stipendio in ragione degli anni di servizio prestati, per il personale non di ruolo questa regola non vale, o meglio, non è mai stata applicata al loro contratto, come invece la legge prevede. Il Ministero, quindi, ha leso per anni i diritti di migliaia e migliaia di precari, ma, attenzione, non di tutti i precari. Infatti, per gli insegnanti di religione cattolica che fino a qualche anno fa non avevano la possibilità di passare di ruolo, la legge la si è applicata da sempre. La cosa sarebbe anche comprensibile, non potendo entrare in ruolo, infatti, non avrebbero mai potuto godere di una retribuzione superiore al minimo tabellare. Rimane però il fatto, che quel diritto stabilito da una legge dello Stato è stato fatto valere, per anni, solo per gli insegnanti di religione, il che, come è stato stabilito dai tribunali di Roma e di Tivoli, si configura come un'inammissibile discriminazione , la quale comporta peraltro una differenza stipendiale tra le due categorie di lavoratori, abbastanza sensibile. Da quando anche gli Irc possono essere assunti in ruolo, è sorto per loro un nuovo problema: infatti al momento della Ricostruzione della Carriera si sono trovati a percepire uno stipendio inferiore a quello di cui godevano durante il pre-ruolo. In dieci anni, partendo dalla retribuzione base, gli insegnanti di religione si sono trovati a percepire uno stipendio maggiorato del 12, 5%, e cioè: 22.161, 25 + 2.770,16= 24.931,41 dei dieci anni di servizio pre-ruolo, 4 sono riconosciuti ai fini giuridici ed economici. Dei restanti 6 i due terzi (cioè, 4) vengono riconosciuti sia ai fini economici che giuridici, mentre il restante terzo viene riconosciuto ai soli economici. Quindi, partendo da 10 anni di servizio pre-ruolo si ottengono 8 anni validi ai fini giuridici ed economici i quali danno diritto alla seconda posizione tabellare (da 3 a 8), con una retribuzione pari a Euro 22.161,35 annui lordi. Ma niente paura, ci ha pensato il penultimo governo Berlusconi a sistemare al meglio la situazione dei docenti di religione. Infatti, a camere sciolte (era il febbraio 2006 e si votava ad aprile), il parlamento vota una legge secondo la quale gli insegnanti di religione che passano in ruolo conservano il trattamento economico che avevano prima di essere assunti in ruolo. In conseguenza della legge del febbraio 2006, gli insegnanti di religione non solo godono, durante il pre-ruolo, di uno stipendio più elevato rispetto agli insegnanti di altre materie, ma conservano questo vantaggio anche al momento del passaggio di ruolo, partendo perciò da una retribuzione annua lorda più alta rispetto a quella base. Per onestà devo dire che la legge, a quanto pare, prevede che tali posizioni stipendiali vengano poi riassorbite dai futuri miglioramenti economici, qualcosa mi dice però che è bene essere scettici... La qual cosa, comunque, non cancellerebbe la discriminazione a svantaggio dei docenti non di ruolo di altre materie, i quali, in ogni caso si trovano a percepire una retribuzione inferiore agli insegnanti di religione, una differenza non compensata dai calcoli della Ricostruzione della Carriera. Un'ultima cosa: i docenti che vogliano far valere i propri diritti, dovrebbero provvedere al più presto, perché le somme recuperabili sono quelle relative agli ultimi cinque anni di servizio a partire dalla data del ricorso, per cui prima si avvia la pratica, meglio è. Per esempio, se si fa ricorso oggi, si avrà diritto al recupero delle somme relative al servizio prestato a partire dal 31.03.2004 fino ad oggi e a tutti i periodi successivi. |
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