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da la Stampa 31 ottobre 2008

Occupa la scuola, non interrompere

Il ministro Maroni avverte gli studenti che protestano contro i tagli all'università e nelle scuole superiori

Allora, occupare una scuola si può. Senza interrompere le lezioni, però. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni l'ha precisato ieri. ''Chi occupa abusivamente le scuole impedendo ad altri l'esercizio del diritto di frequentare sarà, come giusto, denunciato alla magistratura".
E quindi che cosa accadrà a chi verrà denunciato? Potrà difendersi? 

Se ci si trova di fronte a una denuncia per l'occupazione abusiva di scuole e l'impedimento ad altri studenti di usufruire dell'insegnamento, l'azione penale è obbligatoria. L'occupazione di edifici pubblici e l'interruzione di pubblico servizio sono due reati previsti rispettivamente dall'articolo 633 (fino a due anni di reclusione la condanna) e 340 (fino ad un anno di reclusione, ma per i promotori la pena può arrivare a cinque) del Codice Penale. 

Per capire che cosa accadrà dopo la denuncia, però, bisogna andare a riprendere le sentenze della Cassazione sull'argomento.  La numero 35178 del 2007 prevede che i precari della pubblica amministrazione non possano occupare i locali per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Rischiano una condanna per interruzione di pubblico servizio. 

C'è anche un'altra sentenza della Cassazione. Risale a qualche anno prima e riguarda proprio le occupazioni studentesche. Viene pronunciata nel 2000, i giudici della seconda sezione penale affermarono che occupare la scuola in segno di protesta non è reato. Anzi, può essere considerato un diritto, un modo legittimo di intervenire sulla propria formazione. 

La vicenda risale alla fine degli anni Novanta e si riferisce a 11 studenti di un istituto tecnico di Prato che avevano proclamato l'autogestione. La vienda era finita in tribunale. Il pretore li aveva assolti, a quel punto il procuratore generale di Firenze e il pm di Prato avevano fatto ricorso. I giudici della Cassazione respinsero il ricorso con questa motivazione: gli studenti sono soggetti attivi e non semplici frequentatori della scuola. E quindi hanno il diritto di partecipare alla gestione con un «incisivo» potere-dovere di collaborazione, protezione e conservazione della scuola, oltre che di iniziativa per «il miglioramento delle strutture e dei programmi di insegnamento». 

Per il procuratore generale e per il pm di Prato l' occupazione doveva essere considerata un comportamento illegittimo, visto che non aveva collegamento con la funzione scolastica ed educativa, ma era diretta a manifestare una protesta. Per la Suprema Corte, invece, «se è innegabile che l' edificio, nella sua struttura muraria e nelle sue attrezzature, appartiene allo Stato e, di conseguenza, non dev' essere danneggiato, è altrettanto vero che la scuola costituisce una realtà non "estranea agli studenti", che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento». 

«La sentenza della Cassazione non aggiunge molto a centinaia di sentenze dei giudici ordinari sulle occupazioni che, salvo rari casi, hanno assolto gli studenti non pronunciandosi né a favore né contro, o facendo rientrare la protesta tra le attività didattiche integrative - aveva dichiarato allora Rosario Drago, esperto di questioni scolastiche - Ma ora per la scuola s' impone l' obbligo di regolare questo diritto. D' ora in poi, temo, l' occupazione sarà rivendicata». 

Quando Luigi Berlinguer sedeva sulla poltrona di ministro dell' Istruzione, per risolvere il problema delle occupazioni, disse che si poteva prevedere una settimana di sospensione delle lezioni per consentire ai ragazzi di svolgere attività autogestite. Lo «stop» delle lezioni sarebbe avvenuto nel mese di novembre, quando nelle scuole superiori inizia la stagione delle proteste.