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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: nuovo confronto al MIUR dalla Gilda degli insegnanti, 02 Luglio 2010 Si è concluso ieri in prima lettura l' esame della bozza del CCNI concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie relative al prossimo anno scolastico. 1) Conferma delle assegnazioni provvisorie disposte per l' anno scolastico in corso; 2) Limite alle assegnazioni provvisorie per la salvaguardia dei docenti a tempo determinato che, in molte realtà del Sud e nelle Isole, non trovano disponibilità di contratti a tempo determinato. Nessuno dei 2 punti ha trovato l' unanimità fra le OO.SS. ed in particolare, per quanto riguarda il punto 2, non è stato accolto con favore nemmeno lo sbarramento in via sperimentale del 20% dei posti disponibili in organico di fatto. Non essendo stato mai regolamentato nella mobilità definitiva il movimento fra i distretti subcomunali delle grandi città, si è deciso di farlo per la prima volta per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie, dando la precedenza - dopo la fase comunale, o nell' ambito dello stesso distretto subcomunale - ai movimenti fra i suddetti distretti, prima della fase fra comuni modificando, di conseguenza, l' ordine delle operazioni. L' obbligo di richiedere l ' assegnazione provvisoria sull' intero comune, o distretto subcomunale, prima di richiederne altri - pena la nullità delle successive richieste - è esteso alla richiesta di altre classi di concorso o tipologie di posti, oltre a quella di titolarità (art.7, co.5). Relativamente all' assistenza del disabile in stato di gravità, si è deciso - alla stregua di quanto fatto nel CCNI concernente la mobilità - di eliminare gli esempi di impossibilità oggettiva (art. 8, co. 1, punto IV). La precedenza nel ricongiungimento al disabile in stato di gravità viene riconosciuta qualora si indichi l' intero comune o distretto subcomunale in cui risiede l' assistito, prima di richiedere altri comuni o distretti subcomunali. Nel caso in cui, pur in presenza di un disabile da assistere, si chieda il ricongiungimento al coniuge o ai figli residenti in altro comune o distretto subcomunale, non viene riconosciuta alcuna precedenza (art. 8, co. 1, punto IV). Per quanto riguarda la parte del CCNI relativa al personale docente, restano ancora alcuni aspetti da definire ed in particolare: Su richiesta della ns. delegazione il MIUR si è impegnato a regolamentare, in vista delle operazioni di mobilità relative al 2011/12, in modo uniforme sull' intero territorio nazionale la valutazione del servizio d' insegnamento prestato nelle Scuole Paritarie; La contrattazione riprenderà il 5 ed il 6 prossimi con il personale ATA.
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