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Mobilità 2010-2011: ulteriore incontro al MIUR dalla Gilda degli insegnanti, 21 gennaio 2010 Nella giornata odierna è proseguito l'esame del CCNI del 12 febbraio 2009 per adeguarlo in vista della mobilità relativa al prossimo anno scolastico. La Dott.ssa Palermo, che presiede gli incontri, ha dato comunicazione della predisposizione della modulistica relativa alle dichiarazioni ed alle autocertificazioni e della nota tecnica relativa alla mobilità on line obbligatoria per tutti i docenti che richiedono il trasferimento nell' ambito e verso la scuola primaria e la secondaria di primo grado.
Sarà chiarito che il servizio di ruolo prestato precedentemente dai titolari di scuola primaria nella scuola dell' infanzia e viceversa va valutato sempre 3 punti, così come avviene per il servizio a tempo indeterminato dell' istruzione secondaria prestato da coloro che sono transitati successivamente nell' altro ruolo.
La continuità ininterrotta nella scuola di titolarità (p.2 per i primi 5 anni e 3 p. per gli altri, con un minimo di 3 anni nei trasferimenti ed in proporzione agli anni di titolarità nel quinquennio in graduatoria d' istituto) viene estesa oltre che ai docenti della DOS (dal 2003/04) agli insegnanti di religione cattolica (dal 2009/10).
Si è chiarito che il bonus dei 10 punti per coloro che dal 2000/01 non hanno prodotto, o l'hanno ritirata in tempo utile domanda volontaria di mobilità territoriale o professionale nella provincia di titolarità per un triennio, può essere attribuito esclusivamente a chi è rimasto titolare nella stessa scuola per 4 anni: quello di arrivo e 3 senza far domanda. Pertanto - a causa dell' impossibilità di maturare il suddetto punteggio oltre il 2007/08, - gli ultimi a beneficiarne sono stati quei docenti diventati titolari nella propria scuola nel 2004/05.
Si è precisato che nella mobilità territoriale è valutabile un solo concorso per esami e titoli (p.12) concernente il ruolo di appartenenza, oppure dello stesso livello, oppure di un ruolo superiore.
Si è intenzionati a mettere ordine nella valutazione dei vecchi e nuovi titoli di studio, quali titoli aggiuntivi oltre a quello d' accesso al ruolo di appartenenza.
Da parte sindacale si è proposto di riconoscere la continuità nella scuola di titolarità anche a coloro che sono in aspettativa sindacale non retribuita, alla stregua dei distaccati retribuiti dall'Amministrazione scolastica, ai sensi dell' art. 145 del CCNL 29/11/07. Il prossimo incontro è calendarizzato per il 2 febbraio.
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