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Sostegno: quella discutibile Non è la stessa cosa avere sei ore di sostegno svolte dallo stesso docente specializzato e averle svolte, invece, da due docenti non specializzati: sta in questo l'aspetto più discutibile di una recente decisione del Tribunale di Udine, che ha capovolto il precedente provvedimento del giudice monocratico, dando torto alla famiglia di un alunno con disabilità, che aveva proceduto rifacendosi alla Legge 67/06, quella cioè che tutela i disabili dalle discriminazioni. Da questa vicenda processuale, per altro, si possono certamente trarre alcuni utili insegnamenti a cura di Salvatore Nocera*Superando, 30 Gennaio 2012 Una famiglia friulana viene a sapere solo nel mese di febbraio del 2011 che le ore di sostegno assegnate al figlio - frequentante la scuola primaria - sono state ridotte a sedici, rispetto alle ventidue assegnate nell'anno precedente e riconfermate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) per l'anno in corso. Decide quindi di reagire contro questa palese ingiustizia e scorrettezza di informazione, promuovendo un ricorso al Tribunale Civile per discriminazione, ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). E tuttavia l'Amministrazione soccombente decide di proporre reclamo al Collegio il quale, con l'Ordinanza n. 1245/11 del 12 gennaio scorso, capovolge il precedente verdetto e dichiara la compensazione delle spese. Se il ricorso fosse stato trattato avanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) - come la quasi totalità delle azioni derivanti dalla riduzione di ore di sostegno - tra i motivi del ricorso stesso sarebbe stato prospettato quello di violazione di legge - nella fattispecie l'articolo 14, comma 1 della Legge 104/92 e l'articolo 1, comma 75 della Legge 662/96 -, che assicurano il diritto alla continuità didattica, nonché la violazione dell'articolo 13, comma 6 della citata Legge 104/92, che stabilisce il diritto alla priorità di ottenere un docente specializzato rispetto a quelli non specializzati. Nel ricorso per discriminazione, però, questi motivi non possono essere addotti; dalla loro illustrazione, tuttavia, può provarsi un aspetto discriminatorio non basato sulla quantità di ore, come ha fatto il Collegio, ma sulla qualità delle sei ore di sostegno; e ciò sembra assai grave. Correttamente, invece, il giudice monocratico ha affermato: «La considerazione non è condivisibile, perché - al di la del dato formale per cui l'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti un docente dell'intera classe, è ovvio che la sua presenza è destinata a fronteggiare le esigenze del singolo alunno disabile, in particolare nei casi in cui - come quello in esame - la gravita dell'handicap impone uno stretto e costante contatto tra docente e bambino. Del rest o se così non fosse, nulla avrebbe impedito di mantenere a [...]l'assegnazione di 22 ore, delle quali 6 contemporanee a quelle assegnate anche all'altro alunno». Dalla medesima vicenda si trae poi un altro insegnamento, già definito dal Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1134/05 e cioè che non si possono sottrarre ore di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità per darle a un altro alunno con disabilità che ha vinto un ricorso [se ne legga anche nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.], perché il ricorso si vince contro l'Amministrazione, che deve quindi aggiungere ore di sostegno e non contro l'altro alunno - il quale non è nemmeno parte del procedimento - cui verrebbero sottratte. Ma questo oggi ancora non è e quindi le famiglie sono costrette a rivolgersi alla Magistratura, per ottenere forzosamente ciò che la scuola dovrebbe spontaneamente fornire, conformemente alla sua natura pedagogica. Ma siamo sicuri che tale natura pedagogica non sia ormai inficiata da ragioni diverse, come quelle di riduzione - a tutti i costi umani - della spesa per la scuola pubblica?
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