Delibera Comm. Straord. INAIL 17 giugno 2004, n. 446

Oggetto:Modifica dei criteri per l’individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 luglio 2002 ed i successivi Decreti di proroga;

vista la relazione del Direttore Generale in data 10 giugno 2004;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

visto, in particolare, l’articolo 13 del predetto Testo Unico – al quale rinvia il successivo art. 53, commi 1 e 5 - che prevede che la denuncia degli infortuni e delle malattie professionali deve essere effettuata “nella sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo”;

rilevata la necessità di facilitare i rapporti tra l’Istituto e gli assicurati, quali soggetti destinatari della tutela;

considerato l’interesse dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni con efficacia e tempestività;

considerato che il criterio del “domicilio dell’assicurato” ai fini dell’attribuzione della competenza territoriale a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale non incide sui rapporti con i datori di lavoro, anche in considerazione della possibilità di effettuare le denunce di infortunio via internet,

DELIBERA

che la Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato.

Roma, 17 GIU. 2004

f.to Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI