GIURISPRUDENZA

La denuncia deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si è avuta notizia dell'infortunio.

Il momento iniziale per l'esatto computo del termine perentorio di denuncia è quello della conoscenza dell'infortunio da parte del dirigente scolastico, compresa la conoscenza della esatta diagnosi, necessaria per stabilire, in base alla durata dell'infermità, se sussiste l'obbligo di denuncia.

Il termine, di regola decorre dal momento della ricezione del certificato medico (Cass. penale - Sez. III - 12.12.1985, n. 11928; 14.6.1993, n. 6029).

 

La denuncia va presentata entro due giorni al Commissariato di P.S. o stazione dei CC, fornendo le medesime indicazioni delle denunce all'Inail. Nei luoghi che fossero privi di ufficio di P.S. la denuncia può essere presentata agli uffici del Comune (Cass. Pen. Sez. III - 16.5.1980, n. 6247).

 

Il termine perentorio (due giorni) di presentazione della denuncia non resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo, potendo l'adempimento essere assolto a mezzo servizio postale (Cass. Pen. - Sez. III - 16.5.1980, n. 6247), mentre a nulla rileva il fatto che, per disservizi postali, la denuncia sia ricevuta dopo la scadenza del termine (Cass. Pen. - Sez. III - 20.5.1981, n. 4672).

 

L'obbligo di denuncia è intestato al capo di istituto, che non resta esonerato dalle relative responsabilità qualora abbia dato incarico ad un dipendente e questi abbia omesso o ritardato la denuncia, salvo formale delega espressa e stabile, in virtù di ripartizione interna dei compiti (Cass. Pen. - Sez. III - 31.5.1986, n. 4587; Sez. III - 3.3.1986, n. 1778).

 

La circostanza che l'autorità di P.S. sia già a conoscenza dell'infortunio non esonera il dirigente scolastico dall'assolvimento dell'obbligo di denuncia (Cass. pen. - Sez. III - 22.4.1985, n. 3768).

 

Sussiste la responsabilità patrimoniale a carico del dirigente scolastico e del responsabile amministrativo per aver omesso la denuncia di infortunio occorso ad un alunno, con conseguente mancato risarcimento da parte dell’assicuratore (Corte dei Conti – Sez. Piemonte – sent. 27.11.2000 n.1620).

 

Con l’iscrizione e l’ammissione dell’alunno, si realizza l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri un danno a se stesso (Cass. SS.UU. civili, n.9346/2002).

 

L’arco temporale di estensione degli obblighi di vigilanza e cautela perdura dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento del giovane alla scuola e fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. SS.UU. – 5.9.1986, n. 5424).