DPR 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Art. 1
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addetti ai lavori:
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4.
Art. 4.
Sono compresi nell'assicurazione:
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di
lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità
civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il
fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di
lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della
direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di essi debba
rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la
punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato
sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda
degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se,
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la
responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto
dei presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo
non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del
presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi
diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per
la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli
articoli 66 e seguenti.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di
infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita
liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
Art. 11
L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi
previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le
somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie
contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente
responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore
una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita
dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei
precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto
assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le
somme indicate nel comma precedente.
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di
regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo
dei medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata
sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per
amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal
Codice di procedura civile.
Art. 13.
La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti (1).
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(1) Comma così sostituito dal d.m. 26 gennaio 1988.
Art. 52.
L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Art. 53.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (1).
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
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(1) Comma così modificato dal d.m. 26 gennaio 1988.
Art. 54
Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13.
Art. 127
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.
Art. 190
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti
dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla
navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti
ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo
Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127.
Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro,
di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
la pubblica istruzione.