C.M. 3 dicembre 1992, n. 351

Si richiama l’attenzione di codesti uffici su quanto dispone il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) che all’art. 403 fa obbligo alle aziende (termine, questo, da intendere, pur nella incertezza interpretativa, nel senso più ampio, comprensivo, quindi, anche delle amministrazioni statali) di tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell’evento.

Su detto registro, conforme al modello stabilito con decreto del ministro per il Lavoro e la previdenza sociale (D.M. 12 settembre 1958, pubblicato su G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958), vidimato dalla USL e da tenere a disposizione dei competenti organi ispettivi, devono essere indicate, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Si ricorda, inoltre, che ogni capo ufficio è tenuto, ai sensi dell’art. 54 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a dare, nel termine di due giorni ed a mezzo di raccomandata a.r., notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve indicare:

1) il datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

4) il nome e il cognome, l’età, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio ed il tempo in cui sarà possibile conoscere l’esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.