Circ. Min. Lavoro 5 marzo 1997, n. 28

Direttive applicative del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

 

OMISSIS

 

Tenuta del registro infortuni.

 

L'art. 4, comma 5, lett, o) prevede per il datore di lavoro la tenuta di un registro infortuni "nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro". Il decreto del Ministro del Lavoro 5.12.96 ha modificato unicamente la nota esplicativa all'allegato B del decreto ministeriale 12.9.1958 relativo al modello di registro precisando che l'obbligo di registrazione sussiste quando l'infortunio comporta "l'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento". L'ampliamento delle registrazioni (da 3 giorni a 1 giorno) è finalizzato unicamente alla raccolta dei dati statistici utili a fini prevenzionistici.

La nuova disposizione ha mutato solo per tale aspetto i contenuti dell'articolo 403 del D.P.R. 547/55.

In relazione a quanto sopra conservano la loro validità le motivazione della circolare n. 537 del 3 febbraio 1959 che, in riferimento all'obbligo di conservazione del registro sul luogo di lavoro, ha fornito indicazioni applicative in ordine ad alcune fattispecie.

In particolare la circolare ha chiarito che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità o svolta in sedi con pochi lavoratori e priva di adeguata attrezzatura amministrativa, l'obbligo in questione si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in questione sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale.

La verifica concreta di tale situazione è ovviamente rimessa all'apprezzamento dell'organo di vigilanza.

 

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