C.M. 15 gennaio 1983, n. 15
A seguito della Circolare di questo Ministero 18 settembre 1979, n. 237 si trascrive, per gli adempimenti di competenza, il seguente fonogramma n. 500/All O fascicolo del 22 dicembre 1982, inviato a tutte le amministrazioni statali dall’INAIL, Servizio amministrativo, ufficio I, settore II:
«Si rammenta che ai sensi della L. 10 maggio 1982, n. 251, art. 16, penultimo e ultimo comma, anche codesta amministrazione così come tutti i datori di lavoro deve indicare all’atto delle denunzie di infortuni e malattie professionali il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico, pena la sanzione amministrativa di cui alla norma citata. Si prega di interessare al riguardo i dipendenti uffici periferici».
Pertanto, a decorrere dal 10 gennaio 1983, nelle denunce da inviare all’INAIL in applicazione della predetta C. 237/1979, dovrà essere indicato anche il numero di codice fiscale dell’infortunato.
Si precisa, con l’occasione, che la sanzione amministrativa di cui sopra, prevista dall’ultimo comma del citato art. 16 per i casi di mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale, è di L. 50.000.