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17 febbraio 2009 La responsabilità disciplinare A cura del prof. Bartolo DANZI – Segretario Provinciale e Regionale della Puglia Un comportamento antigiuridico del personale scolastico, come per tutti i dipendenti pubblici, comporta la sussistenza di una responsabilità disciplinare. Difatti, è noto che lo stesso comportamento imputabile al medesimo soggetto può cumulativamente o alternativamente avere natura oltre che di responsabilità disciplinare, di responsabilità penale e patrimoniale. La responsabilità disciplinare trova il suo presupposto nel potere di supremazia gerarchica (c.d. potestà pubblica) dell’Amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, finalizzata al soddisfacimento delle finalità istituzionali che la stessa P.A. è tenuta a perseguire. Il dipendente, dunque,è tenuto allo scrupoloso rispetto del codice disciplinare (insieme di norme comportamentali) che regolano il suo rapporto di lavoro. La violazione e/o inosservanza di tali norme comporta la responsabilità disciplinare che comunque può sussistere anche in assenza di rilevanza penale (cfr. TAR Veneto dec.25.2.1985 n. 289) o di uno specifico danno dalla P.A. o a terzi. La rilevazione della inosservanza del dovere d’ufficio come definita dall’art. 87 D.P.R. n.3/57 soggiace ad un ampio potere discrezionale nel suo apprezzamento da parte datoriale riconducibili alla natura della funzione svolta, alle circostanze di tempo e di luogo, alle esigenze di servizio. Quindi nullum cimen sine lege non è applicabile quale principio al potere disciplinare che opera anche in assenza di una legge o di un regolamento. Come affermato dal Santi Romano la punibilità disciplinare si configurerebbe ogni qualvolta il dipendente viene meno ai propri doveri di ufficio nell’instaurato rapporto di gerarchia. Tali doveri devono comunque discendere da uno status di dipendente in servizio presso l’Ente pubblico. Appare evidente come una contestazione su presunte mancanze verificatosi al di fuori dell’orario di servizio ordinario , non sia punibile disciplinarmente, non sussistendo in quel momento alcun rapporto di subordinazione o di dipendenza . I comportamenti costitutivi della mancanza disciplinare sono quelli omissivi e commissivi a cui deriva la lesione dell’interesse datoriale non esattamente quantificabile sul piano patrimoniale, della colpevolezza ed illegittimità. Le cause di forza maggiore, lo stato di necessità e l’esercizio di un diritto costituiscono una scriminante della responsabilità disciplinare. A tal proposito viene subito in rilievo la rimostranza che costituisce atto riconosciuto al pubblico dipendente in forza dell’art. 17 del D.P.R. n. 3/57. Essa consiste nel formulare proposte al superiore gerarchico in relazione ad un ordine di servizio o determinazioni che si reputino palesemente illegittime. L’esercizio del diritto di rimostranza non integra mancanza disciplinare . Difatti perché vi sia responsabilità disciplinare occorre che nell’autore dell’infrazione vi sia la volontà e la consapevolezza dell’azione o dell’omissione. In caso contrario deve esser esclusa qualunque responsabilità disciplinare. Non significa che però di volta in volta debba essere accertata la consapevolezza da parte del dipendente di aver posto in essere un comportamento rilevante sul piano disciplinare, ma che almeno, tale condotta sia a lui imputabile. A mente della citata Legge delega la tipologia delle infrazioni disciplinari e le relative sanzioni , poiché attendono ai doveri del dipendente, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, sono disciplinate dal diritto civile e determinate mediante i contratti collettivi nazionali e le relative controversie affidate al giudice ordinario del lavoro. Le tipologie ed entità delle infrazioni possono esser determinate dai singoli comparti di contrattazione e definiti dai contratti collettivi (cfr. art. 575 T.U.) .
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