ASSENZE PER MALATTIA (DL.112/08). CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA: I MEDICI GENERICI CERTIFICANO COME LE ASL.
8.7.2008-Anche i medici di base potranno certificare le malattie lunghe o reiterate dei dipendenti della Pubblica amministrazione, vale a dire le assenze colpite dalla «stretta» imposta dall’articolo 71 del Dl 112/2008.
La stretta, per la verità, comincia ad allentarsi in sede applicativa, con il parere 45/2008 del dipartimento della Funzione pubblica, che estende appunto anche ai «medici di medicina generale» la possibilità di rilasciare i certificati giustificativi di queste assenze.
La norma si applica dal terzo evento di malattia del dipendente pubblico nel corso dell’anno solare e alle assenze, sempre per malattia, che si protraggono oltre i dieci giorni.
Per giustificarle, dice il comma 2 dell’articolo 71, il dipendente deve presentare una certificazione rilasciata «esclusivamente da «struttura sanitaria pubblica». Secondo una prima interpretazione, letterale, la previsione si sarebbe tradotta nell’obbligo per il dipendente pubblico di chiedere il certificato all’Asl o a un presidio ospedaliero. Questa lettura aveva sollevato più di una protesta nel pubblico impiego, viste anche le fasce ampliate di reperibilità (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi, come stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 71), che mal si conciliano con l’esigenza di andare all’Asl o in ospedale a chiedere il certificato.
L’interpretazione ufficiale della Funzione pubblica, che, di fatto, riavvicina la disciplina della certificazione alla situazione precedente l’ondata delle norme anti-assenteismo, risolve il problema attribuendo anche ai medici di famiglia la possibilità di certificare anche le assenze critiche. I «medici di medicina generale», scrive Palazzo Vidoni rispondendo ad un quesito sottoposto dal ministero del Lavoro, possono essere equiparati alle strutture pubbliche in quest’aspetto, in forza delle convenzioni che regolano i rapporti fra loro e il servizio sanitario nazionale, come previsto dall’articolo 8 del Dlgs 502/1992 recepito nei contratti collettivi nazionali.
Fra le attività disciplinate da queste convenzioni, sottolinea la Funzione pubblica, c’è anche il «rilascio della certificazione per incapacità temporanea al lavoro» (Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005), che di conseguenza può essere continuata «utilmente» anche nella nuova disciplina».
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