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da ItaliaInformazioni.com 9 ottobre 2008 Pubblico impiego, certificati di malattia: una buona notiziaA fronte delle tante segnalazioni ed iniziative sindacali tendenti ad evidenziare l’inadeguatezza di alcune norme contenute nel D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08, il Governo ha rivisitato la materia ed ha presentato con il progetto di legge n. C 1441- quater, alcuni emendamenti alla richiamata normativa, ed in particolare all’art. 71. Gli emendamenti sono stati recepiti dalla Commissione Lavoro della Camera, ed introdotti in un nuovo atto, il n. C 1441-quater A, che è già passato all’esame in aula alla Camera dei Deputati e che probabilmente terminerà il suo iter entro il 9 ottobre. E’ prevista la modifica del comma 2 dell’art. 71, in tema di Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. L’originario contenuto di questa norma prevedeva che: “ Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente “mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”. Coerentemente ai principi esposti nelle Circolari esplicative, emanate dal Ministero della Funzione Pubblica, dopo l’entrata in vigore del D.L. 112, alla originaria formulazione è stata aggiunta la frase: “… o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale”. E’ prevista inoltre l’abrogazione del comma 5, che dispone: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa”. Rilevanti le conseguenze di tale abrogazione, che si riflette immediatamente nel metodo di calcolo di alcuni emolumenti accessori, che non penalizzerebbe più i dipendenti che nel corso dell’anno sono incorsi in episodi di malattia. Altra rilevante novità di carattere tecnico informatico, che interessa i medici di base, è contenuta nell’art. 39 sexies del progetto C 1441-quater A, e concerne l’invio dei certificati di malattia esclusivamente per via telematica. E’ infatti previsto che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° Gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente … e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione o al datore di lavoro privato interessati”. E’ stato inoltre previsto di introdurre, per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con riferimento alle assenze per malattia, una norma specifica che prevede che: “gli emolumenti di carattere continuativo, correlati alla specifica di status e di impiego di tale personale, sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Il che equivale a dire che su questi emolumenti non si operano le trattenute di penalizzazione previste nei casi di assenza dal servizio per malattia. |
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