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da handylex.org 23 settembre 2008 Il Ministro Brunetta propone modifiche alla Legge 104/1992 di Carlo Giacobini* da Handy Lex , 23.9.2008 Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha diffuso, ufficialmente, tramite il proprio sito istituzionale il comunicato stampa che riportiamo integralmente di seguito. “19/09/2008 - Assenze per malattia e legge 104: Brunetta presenta emendamenti al DDL 1441 Le effettive intenzioni del Ministro trasparivano già nella Circolare 5 settembre 2008, n. 8, già commentata nel nostro sito. La Circolare era meno rigida della precedente emessa dallo stesso Dicastero e più aderente alla normativa vigente anche per timore di contenziosi sfavorevoli. Tuttavia, nell’ultimo capitolo, si precisava “in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità.” Il Ministero si è affrettato a proporre modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 proprio per rendere più incisive, e supportate da un dettato normativo approvato dal Parlamento, le restrizioni ai permessi lavorativi. Il testo dell’emendamento al Progetto di Legge 1441 non è ancora stato diffuso. Rimandiamo, quindi, l’analisi dettagliata al momento del deposito del testo alla Camera dei Deputati. Peraltro, il Progetto di Legge di iniziativa governativa n. 1441 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sta seguendo un iter piuttosto anomalo e attualmente risulta ampiamente stralciato dall’aula. Ma queste sono notazioni tecniche marginali. Vediamo piuttosto il significato pratico delle intenzioni già espresse e ora formalizzate, dal Ministro per la Funzione Pubblica, Renato Brunetta. Attenzione: se finora la questione interessava solo i dipendenti pubblici, nel caso venisse modificata la Legge 104/1992 le restrizioni riguarderebbero anche i dipendenti privati. La quantificazione dei permessi in 18 ore mensiliIl Ministero ritorna all’ipotesi già vagheggiata nel Decreto Legge 112 (poi convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008). Restrizione della platea dei beneficiariL’emendamento previsto dal Ministero prevede “la restrizione al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado della platea di soggetti che possono fruire dei permessi per assistere il portatore di handicap.” Ad oggi i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 sono concessi ai parenti e affini fino al terzo grado oltre che al coniuge. L’affermazione è ambigua e andrà verificata nel testo ufficiale. Sembra una locuzione ripetitiva: già attualmente un solo lavoratore può fruire dei permessi per assistere un disabile. Ma potrebbe anche significare che nel caso ci siano due disabili in un nucleo familiare, i permessi vengono concessi solo, ad esempio, ad uno dei due genitori. In tal caso non è chiaro se il lavoratore può raddoppiare i permessi. Il Ministero propone che il lavoratore che richiede i permessi “non deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave, a meno che non si tratti di genitore con handicap grave che presti assistenza a figlio con handicap grave.” Distanza massima fra le abitazioniLa Legge 53/2000 aveva modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992 abrogando l’obbligo di convivenza con la persona disabile e sostituendo quel vincolo con la condizione di “assistenza continua ed esclusiva”. L’individuazione operativa di questi concetti è sempre stata piuttosto complessa ed è stata oggetto di numerose circolari degli istituti previdenziali (INPS e INPDAP, in particolare). Su questo complicato aspetto il Ministero si sofferma solo sulla distanza minima stradale fra tra il Comune di residenza del soggetto portatore di handicap ed il Comune di residenza del soggetto che presta assistenza, proponendo di fissare, per legge, il limite massimo di 100 chilometri. Carlo Giacobini |
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